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I valori misurati e i dati figuranti nei prospetti e nei listini sono da intendere come valori indicativi. Restano riservate modifiche insignificanti e ragionevoli rispetto al veicolo descritto nel contratto o nell’estensione della fornitura. La ditta fornitrice è autorizzata, ma non tenuta a fornire un’esecuzione modificata. Inoltre, il produttore si riserva il diritto di fermare la produzione di singoli tipi di veicoli senza preavviso. In caso di capacità insufficiente di fabbricazione o di fornitura, la ditta venditrice è inoltre autorizzata a dare corso alle ordinazioni dell’acquirente solo in parte o nello stesso rapporto di ordinazioni di altri acquirenti, senza che l’acquirente possa recedere dalla sua ordinazione. Sono così espressamente respinti eventuali risarcimenti di danni oppure il diritto di rescindere dal contratto.

La base per il prezzo concordato del veicolo acquistato è il prezzo di listino in vigore al momento della conclusione del contratto (più IVA dovuta per legge). Se sopravvengono dei cambiamenti e tra conclusione del contratto e la data convenuta per la fornitura decorrono più di 90 giorni, la ditta venditrice ha il diritto di adeguare il prezzo di vendita all’aumento o riduzione del prezzo di listino. Qualora una modifica del prezzo di listino sia almeno compensata da riduzioni di prezzo modificate o soppresse (per esempio con offerte speciali di durata limitata), vale il prezzo inizialmente stipulato. Per veicoli d’occasione vale il prezzo contrattuale accordato.

Fino a completo pagamento del prezzo di vendita, inclusi eventuali interessi di mora, spese e ulteriori costi, il veicolo con i relativi accessori resta di proprietà della ditta venditrice. Il versamento vale come effettuato quando la ditta venditrice ha effettivamente ricevuto l’importo. L’acquirente accorda pertanto alla ditta venditrice il diritto e le conferisce la corrispondente autorizzazione a far registrare in qualsiasi momento una riserva di proprietà ai sensi dell’Art. 715 CC del veicolo e dei suoi accessori nel registro delle riserve di proprietà. L’acquirente è tenuto ad assicurare a suo carico il veicolo per casco totale, incendio e furto fino a quando il veicolo resta di proprietà della ditta venditrice dopo la consegna. L’acquirente cede quindi alla ditta venditrice i propri diritti derivanti da tali contratti assicurativi fino all’ammontare del debito residuo del prezzo d’acquisto. La responsabilità per rischi passa all’acquirente con la consegna del veicolo. In caso di mancato o incompleto pagamento, il veicolo con relativi accessori può essere reclamato senza riguardo ad altri diritti e senza consultazione dell’acquirente. La ditta venditrice non accetta opposizione o obiezione del conteggio, del deposito oppure dell’offerta per l’acconto. Pagamenti (parziali), anticipatamente versati, restano alla ditta venditrice. L’acquirente dichiara che sul veicolo eventualmente scambiato non esistono pretese o riserve di proprietà da parte di terzi. Assicura di avere rilasciato dichiarazioni veritiere riguardante il chilometraggio, lo stato del veicolo, i difetti ed eventuali danni da incidente occasionati allo stesso.

La ditta venditrice concede una garanzia per difetti nell’ambito e nell’estensione della garanzia di fabbrica. Qualora la garanzia di fabbrica dovesse avere una durata inferiore ai due anni, nei confronti dei consumatori (privati) vale giusta l’art. 210 cpv.4 CO il termine di garanzia legale di due anni. Rispetto agli altri clienti vale l’estensione temporale e di contenuti della garanzia di fabbrica. In aggiunta alla garanzia di fabbrica valgono le condizioni di un eventuale pacchetto di garanzia specifico svizzero del rispettivo importatore.

Le seguenti disposizioni sono applicabili solo nei casi in cui la summenzionata garanzia per oggetti non contenga disposizioni deroganti.

  • a) In caso di difetti di oggetti, l’acquirente ha innanzitutto solo un diritto all’eliminazione dei difetti (riparazione). Questo diritto di riparazione si estende alla riparazione o alla sostituzione delle parti difettose e all’eliminazione di altri danni al veicolo, qualora siano stati causati direttamente dalle parti difettose. La garanzia per costruzioni di terzi, pneumatici e installazioni di terzi si limita alla cessione di eventuali pretese nei confronti delle ditte produttrici. I danni ai vetri sono esclusi dalla garanzia.
  • b) In caso di veicoli d’occcasione possono essere montati anche pezzi d’occasione, se questi sono funzionali e si trovano in uno stato impeccabile.
  • c) Le parti sostituite con la riparazione appartengono alla ditta venditrice.
  • d) La riparazione non prolunga il periodo di garanzia. Per le parti nuovamente sostituite, la garanzia vale fin quando dura la garanzia di fabbricazione del veicolo.
  • e) Su richiesta, l’acquirente deve consegnare il veicolo alla ditta venditrice fino alla riparazione, altrimenti perde il diritto alla garanzia. La ditta venditrice è autorizzata a far eseguire la riparazione da tezi.
  • f) Ogni garanzia decade se il difetto è la conseguenza di uso, manutenzione o cura impropri, sollecitazione eccessiva, modifiche personali, usura abituale, trasformazioni eseguite da terzi, o a seguito dell’inosservanza delle istruzioni di servizio o, nel caso di trasformazioni, della non osservanza delle prescrizioni per le sovrastrutture.
  • g) La ditta venditrice non assume responsabilità per costi conseguenti non coperti, causati da difetti che impediscano il proseguimento del viaggio con il veicolo.

La ditta venditrice ha il diritto, ma non l’obbligo, di fornire, entro un adeguato termine, un altro veicolo conforme al contratto invece di procedere alla riparazione.

Non esiste in alcun caso un diritto a una fornitura in sostituzione. In caso di revisione del contratto, i chilometri percorsi devono essere rimborsati secondo l’usanza dell’importatore. Per il prezzo di vendita già versato, la ditta venditrice non è tenuta a pagare interessi. Tutte le pretese di garanzia e responsabilità sono escluse, con riserva di prescrizioni legali costrittive. Sono escluse tutte le pretese di risarcimento da danni diretti o indiretti.

In caso di vendita del veicolo, i diritti di garanzia, per quanto cedibili, passano al nuovo acquirente e rimangono in vigore fino al termine della stessa.

Per vetture d’occasione è esclusa ogni garanzia per quanto ammissibile dalla legge.

Al momento della conclusione del contratto, l’acquirente è tenuto al versamento dell’acconto concordato. Per l’acconto, la ditta venditrice non è tenuta a versare interessi. Se l’acquirente non versa l’acconto contrattualmente stabilito entro il termine fissato, la ditta venditrice accorda per iscritto una proroga di cinque giorni. Scaduta senza esito questa proroga, la ditta venditrice è autorizzata a rescindere il contratto con effetto immediato. In questo caso, l’acquirente è tenuto a versare un risarcimento danni pari al 15% del prezzo di listino valido al momento della stipulazione del contratto oppure, in caso di veicoli d’occasione, del prezzo condordato contrattualmente.

Le date e i termini di consegna non sono impegnativi. In caso di ritardo di consegna, l’acquirente può far valere i suoi diritti legali solo dopo sollecito scritto e solo dopo che sia trascorsa senza esito una proroga di 30 giorni.

È esclusa la rivendicazione di danni non causati dalla ditta venditrice, specialmente di danni a seguito di ritardi di consegna da parte del fabbricante, rispettivamente importatore, scioperi e simili. Se nel contratto il termine di consegna è indicato con "ca.", la data di scadenza subentra solo 60 giorni dopo la data approssimativa e da questo momento l’acquirente può costituire in mora con sollecito la ditta venditrice.

Se, dopo un primo sollecito scritto, l’acquirente è in ritardo col ritiro del veicolo, la ditta venditrice gli comunicherà per iscritto una dilazione di 14 giorni. Trascorsa questa dilazione senza esito, la ditta venditrice può:

  • a) esigere l’adempimento e chiedere un risarcimento danni per ritardo, oppure
  • b) rescindere il contratto e pretendere, quale pena convenzionale, l’acconto versato comunque di almeno il 15% del prezzo di vendita del veicolo, non escludendo il risarcimento per ulteriori danni. In caso di recessione del contratto prima della consegna del veicolo valgono le stesse condizioni.

La ditta venditrice ha gli stessi diritti se l’acquirente è in ritardo con il pagamento dell’importo d’acquisto dopo avvenuto sollecito scritto con una dilazione di 14 giorni senza esito.

Il danno provocato dall’acquirente in seguito a mora o dilazione (in particolare modo l’interesse moratorio) viene conteggiato dalla ditta venditrice secondo il suo apprezzamento. Se la ditta venditrice fa uso del suo diritto di recesso dopo l’immatricolazione del veicolo, il risarcimento danni viene stabilito dalla ditta venditrice.
L’acquirente ha la possibilità di provare che il danno è stato notevolmente inferiore; inversamente, anche la ditta venditrice ha il diritto di provare e far valere un danno considerevolmente maggiore.

L’acquirente è tenuto a controllare il veicolo immediatamente dopo la consegna e a comunicare per iscritto alla ditta venditrice eventuali incompletezze della fornitura o eventuali danni, altrimenti il veicolo si considera completo e senza difetti. Le richieste di garanzia per difetti delle cose cadono in prescrizione allo scadere della garanzia.

La ditta venditrice si assume il rischio per la perdita o il deprezzamento del veicolo acquistato fino alla sua consegna. Se l’acquirente è in ritardo con il ritiro del veicolo e la dilazione fissatogli per iscritto è passata senza esito, il rischio va a suo carico.

L’acquirente si assume il rischio di perdita o di deprezzamento dell’eventuale veicolo dato in cambio fino alla sua consegna.

L’acquirente acconsente al trattamento dei suoi dati personali (dati di contatto, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono) ai fini di indagini sui clienti (compresi sondaggi telefonici ed elettronici sulla soddisfazione della clientela) nonché per scopi di marketing e pubblicità (pubblicità postale, telefonica ed elettronica). Accetta inoltre che i dati personali vengano trasmessi a terzi (ad es. succursali di Mercedes-Benz Automobili SA, Mercedes-Benz Svizzera SA, Daimler Truck Svizzera SA, Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG) per questi scopi. L’acquirente potrà revocare in ogni momento questo consenso.

La dichiarazione sulla protezione dei dati completa è disponibile al sito https://www.merbag.ch/it/protezione-dati/.

Questo contratto è vincolante solo con riserva del consenso della Direzione o dell’amministrazione della ditta venditrice. L’accordo risulta accettato se la Direzione o l’amministrazione non dichiarano di rifiutarlo per iscritto all’acquirente entro 10 giorni lavorativi. In caso di rifiuto – con riserva di prescrizioni legali costrittive – è escluso un diritto di risarcimento.

Qualora l’acquirente abbia ottenuto una riduzione del prezzo a seguito di uno specifico accordo con l’importatore e le condizioni per l’applicazione della riduzione del prezzo non sono date, soprattutto perché il periodo di detenzione riportato nell’accordo non è stato rispettato, il venditore è autorizzato a rivendicare la riduzione del prezzo dall’acquirente in nome e per conto di Mercedes-Benz Svizzera SA.

Eventuali sconti per le flotte possono essere concessi solo se la prova del loro diritto è stata fornita mediante le formalità necessarie al momento della consegna del veicolo

Eventuali accordi accessori necessitano del consenso scritto della ditta venditrice per essere validi.

Per eventuali controversie derivanti dal presente contratto, le parti si accordano sulla competenza del foro ordinario della sede della ditta venditrice. La ditta venditrice è libera di rivolgersi anche ai fori ordinari della sede, rispettivamente del domicilio dell’acquirente.

Condizioni generali contrattuali (CGC) di Mercedes-Benz Automobili SA (di seguito denominata "autofficina") per riparazioni e servizi in officina, la stesura di preventivi e la vendita e il montaggio di pezzi di ricambio e accessori.

1.1 Le presenti CGC regolano il rapporto contrattuale tra l’autofficina e il cliente per quanto concerne i lavori di riparazione e assistenza, i relativi preventivi di spesa e la vendita e/o il montaggio di pezzi di ricambio e accessori.

1.2 Al fine di migliorare la leggibilità di queste CGC, per semplicità, in questo testo viene usata solo la forma maschile; la forma femminile è quindi sempre sottintesa.

2.1 Le presenti CGC costituiscono parte integrante di tutti i contratti stipulati tra l’autofficina e il cliente relativi all’esecuzione di riparazioni o servizi e alla vendita e/o al montaggio di pezzi di ricambio e accessori.

2.2 L’ultima versione delle CGC dell’autofficina è pubblicata sul suo sito web e/o è anche disponibile in versione cartacea presso la ricezione e/o allo sportello del servizio clienti dell’officina per la consultazione e il ritiro.

2.3 È esclusa la validità di CGC divergenti e/o complementari da parte del cliente, anche se l'officina non le ha espressamente contestate.

3.1 Il cliente agisce come proprietario o per conto del proprietario. L’autofficina non è tenuta a controllare questo aspetto. Il cliente deve descrivere al dipendente responsabile dell’autofficina nel modo più preciso possibile i difetti da riparare o i servizi da eseguire sul veicolo e concordare la data di completamento desiderata. I servizi da fornire e la data concordata devono essere confermati dal cliente.

3.2 Se necessario, il veicolo fornito dal cliente sarà aggiornato gratuitamente allo stato attuale del software, anche senza ordine esplicito del cliente. Se ci saranno dei costi a questo proposito, questi devono essere inclusi nell'ordine del cliente. Per quanto tecnicamente possibile, i dati del veicolo saranno temporaneamente criptati in questo contesto. Indipendentemente da ciò, l'officina presuppone e raccomanda di conseguenza che il cliente esegua un backup dei dati e delle impostazioni individuali nel veicolo secondo le istruzioni per l'uso, al fine di evitare qualsiasi perdita di dati. Di conseguenza, il garage non è responsabile di tali perdite di dati.

3.3 L'autofficina è autorizzata a subappaltare incarichi a terzi, in caso di necessità, e ad effettuare dei giri di prova con il veicolo fornito dal cliente. I test drive possono svolgersi anche al di fuori dell'orario di lavoro.

3.4 Il cliente deve informare l’autofficina di qualsiasi danno esistente.

4.1 Se, durante l'esecuzione dei lavori di assistenza o di riparazione, risulta che sono necessari lavori o servizi aggiuntivi da parte dell’autofficina, che non sono stati notificati al cliente e che superano il 10% in termini di costo, il concessionario deve preventivamente ottenere il consenso verbale del cliente. Il cliente deve assicurarsi che il concessionario abbia a disposizione un numero di telefono al quale può essere raggiunto durante il normale orario di lavoro. Se il concessionario non riesce a raggiungere il cliente neanche dopo tre tentativi (con intervalli di almeno 10 minuti), il concessionario può assumere il consenso del cliente per lavori che sono necessari per la sicurezza stradale del veicolo o che non superano il 10% dell'ordine totale.

4.2 Se, a seguito del preventivo, viene effettuato un ordine, ogni eventuale costo per la stesura del preventivo sarà addebitato in fattura. L’autofficina ha il diritto di addebitare al cliente i costi relativi alla stesura del preventivo se l’ordine in questione non viene assegnato.

4.3 In caso contrario, si applicano i prezzi e le tariffe applicati dall’autofficina attraverso listino prezzi separato. Qualora non fosse disponibile tale listino, si applicano i prezzi e le tariffe locali abituali.

5.1 Se il cliente desidera far ritirare e/o consegnare il suo veicolo, questo sarà a sue spese e rischio.

5.2 Il cliente è obbligato a ritirare il veicolo entro tre giorni lavorativi dal ricevimento o dalla consegna dell'avviso di completamento o dalla trasmissione della fattura. In caso di lavori di riparazione eseguiti entro un giorno lavorativo, questo periodo di ritiro si riduce a due giorni lavorativi.

5.3 L'accettazione del veicolo da parte del cliente avrà luogo presso l’autofficina, salvo diverso accordo. Se il cliente non ritira il veicolo entro il termine di ritiro stabilito, il rischio e i costi di parcheggio (in particolare il furto e i danni da parte di terzi) sono a carico del cliente. Dopo la scadenza del periodo di ritiro, l'autofficina ha il diritto di parcheggiare il veicolo fuori dal rispettivo garage a rischio e a spese del cliente. In caso di ritardo nel ritiro, l’autofficina può, dopo aver emesso un sollecito scritto, addebitare immediatamente al cliente una tassa di deposito per ogni giorno di parcheggio, nella misura in cui il veicolo rimane nei locali dell’autofficina.

6.1 Nella fattura al cliente, i prezzi o i fattori di prezzo per ogni prestazione di lavoro tecnicamente autonoma nonché per i pezzi di ricambio e i materiali utilizzati devono essere indicati separatamente. Se l'ordine viene eseguito sulla base di una stima dei costi, è sufficiente fare riferimento a tale preventivo, elencando specificamente solo il lavoro supplementare.

6.1 Qualsiasi rettifica della fattura deve essere richiesta dal cliente entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della fattura, altrimenti questa è considerata approvata dal cliente.

6.2 In caso di mancato pagamento parziale o totale della fattura da parte di una compagnia assicurativa o in assenza di una garanzia o di una promessa di buona volontà da parte di un fornitore/importatore, il cliente è obbligato, per qualsiasi motivo, a saldare l'importo dovuto per intero e a prima richiesta all’autofficina.

7.1 L’importo della fattura è generalmente dovuto al momento dell’accettazione del veicolo e della consegna della fattura in contanti o tramite carta, ma al più tardi entro 20 giorni dall’invio della fattura.

7.2 Il cliente può compensare i crediti dell’autofficina con i propri crediti solo se la contro pretesa del cliente è incontestata o se esiste una sentenza legalmente vincolante in merito. L’autofficina ha il diritto di esigere un adeguato anticipo al momento dell’ordine.

7.3 Il cliente diventa inadempiente dopo la scadenza del termine di pagamento di 20 giorni, senza ulteriore sollecito. L’interesse di mora è pari al 5% all’anno. L’autofficina è altresì autorizzata ad addebitare una tassa amministrativa di CHF 20.00 per ogni lettera di sollecito inviata al cliente.

7.4 L’autofficina è autorizzata di incaricare terzi con la riscossione di un eventuale debito. I costi di questo servizio sono a carico del cliente.

8.1 Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli aggregati diventano di proprietà del cliente solo con il pagamento completo del relativo prezzo d’acquisto, oltre ad eventuali interessi e costi. L’autofficina ha il diritto di fare le relative iscrizioni nel Registro dei patti di riserva della proprietà.

8.2 L’autofficina ha il diritto di trattenere il veicolo consegnato dal cliente ai sensi dell'art. 891 e seguenti CCS (Codice civile svizzero) fino al completo pagamento di quanto dovuto per i lavori, i pezzi di ricambio, ecc. Se il cliente non paga gli importi arretrati neanche dopo tre solleciti e dietro minaccia di vendere il veicolo per saldare i crediti arretrati, l’autofficina è autorizzata a vendere il veicolo a privati senza coinvolgere l'ufficio di recupero crediti. Il relativo ricavato - dopo la deduzione di tutti i debiti in sospeso e dei costi dell’autofficina - sarà consegnato al cliente.

9.1 Il cliente deve ispezionare il veicolo per eventuali difetti immediatamente dopo la consegna. Il cliente deve notificare per iscritto i difetti all'officina che esegue i lavori al più tardi entro sette giorni lavorativi dalla presa in consegna del veicolo e, in caso di difetti nascosti, entro sette giorni lavorativi dalla prima comparsa del difetto in questione. Se il cliente non avvisa in tempo utile di un difetto, il lavoro dell'officina viene considerato approvato e qualsiasi diritto relativo ai difetti viene considerato decaduto. Il cliente ha l'intero onere della prova per tutti i presupposti di reclamo, in particolare per il difetto materiale stesso, per il momento della scoperta del difetto e per la tempestività della notifica del difetto.

9.2 Se il cliente accetta l'oggetto dell'ordine nonostante sia a conoscenza di un difetto, egli ha diritto a rivendicazioni per difetti materiali a questo riguardo solo se si riserva espressamente questo diritto al momento dell'accettazione.

9.3 I reclami del cliente dovuti a una riparazione o a un servizio difettoso cadono in prescrizione 2 anni dopo l'accettazione del veicolo.

9.4 Nella misura in cui è presente un difetto materiale che viene notificato in tempo e che è attribuibile al lavoro o ai servizi dell’autofficina, il cliente ha diritto solo alla riparazione gratuita del difetto. I diritti legali relativi ai difetti sono esclusi. Se la riparazione fallisce tre volte, il cliente può recedere dal contratto. Se il cliente sceglie di recedere dal contratto dopo una riparazione fallita, non ha diritto a nessun risarcimento danni a causa del difetto. I pezzi di ricambio sostituiti diventano di proprietà dell’autofficina. Se il cliente fa eseguire dei lavori di riparazione da terzi, il diritto alla garanzia decade completamente e l'officina non è obbligata a pagare i lavori di riparazione eseguiti da terzi.

10.1 Il cliente deve controllare i pezzi di ricambio e gli accessori immediatamente dopo la consegna e comunicare per iscritto eventuali difetti entro sette giorni lavorativi. Le parti soggette a reclamo devono essere restituite nel loro imballaggio originale. I difetti nascosti devono essere segnalati per iscritto entro 7 giorni lavorativi dalla loro prima comparsa. Se il cliente non avvisa dei difetti entro questo periodo, tutti i diritti di reclamo per i difetti decadono. I diritti di garanzia per i pezzi di ricambio e gli accessori scadono 2 anni dopo la consegna.

10.2 Nella misura in cui i pezzi di ricambio e gli accessori hanno una garanzia del produttore in vigore, questa si applica esclusivamente e la garanzia legale è esclusa nella misura consentita dalla legge. Se entro il periodo di garanzia si verifica un difetto che è stato segnalato in tempo utile, il cliente ha diritto alla sostituzione gratuita della merce (compresa la manodopera). Se la sostituzione gratuita della merce non è possibile, il cliente ha diritto al rimborso del prezzo netto di acquisto dietro restituzione della merce difettosa.

10.3 La responsabilità dell’autofficina per danni indiretti o conseguenti, in particolare danni ad altre parti del veicolo, perdita di profitto, perdita di produzione, danni di responsabilità, danni da azioni legali, ecc. è esclusa nella misura consentita dalla legge.

11.1 Il garage è responsabile solo in caso di causalità intenzionale o di grave negligenza del danno; è quindi esclusa la responsabilità per negligenza lieve e media - nella misura consentita dalla legge. Si esclude anche la responsabilità personale dei rappresentanti legali, degli ausiliari e dei dipendenti dell’autofficina per i danni da loro causati per negligenza lieve o media. L'onere della prova per il dolo o la negligenza grave da parte dell’autofficina o dei rappresentanti legali, degli ausiliari e dei dipendenti ecc. è a carico del cliente.

11.2 Resta riservata qualsiasi responsabilità dell’officina in caso di occultamento fraudolento del difetto, dall'assunzione di una garanzia appositamente concordata o in conformità con la legge sulla responsabilità del prodotto.

11.3 La responsabilità per la perdita di denaro o di oggetti di valore di qualsiasi tipo nel veicolo, che non sono espressamente presi in custodia dalla società di garage, è esclusa. Il cliente deve quindi assicurarsi che nel veicolo messo a disposizione non siano presenti tali oggetti di valore.

11.4 Se il veicolo consegnato all'autofficina non è idoneo alla circolazione e il cliente intende rimetterlo in funzione senza averne ripristinato l'idoneità, l'autofficina ha il diritto di rifiutare la consegna del veicolo e/o di fare un rapporto corrispondente (preventivo) alla Sezione di circolazione competente. Nella misura in cui l’autofficina consegna il veicolo non idoneo alla circolazione al cliente su richiesta di quest'ultimo, nonostante sia stata informata della mancanza di idoneità alla circolazione, il veicolo viene consegnato con esclusione della responsabilità nella misura consentita dalla legge e quindi a rischio e pericolo del cliente. Il cliente è consapevole, sulla base delle informazioni fornite dall’autofficina, che il veicolo non deve essere utilizzato su strada nelle condizioni in questione in nessun caso.

11.5 Il cliente riconosce che nessun lavoro sarà effettuato per aumentare le prestazioni o simili. Nemmeno su richiesta separata. Se il veicolo è dotato di tali dispositivi, il cliente è obbligato a informare l'officina. Di conseguenza, nella misura consentita dalla legge, si esclude completamente qualsiasi responsabilità per danni e compromissioni della garanzia attribuibili al lavoro di tuning effettuato.

Se il cliente fornisce all'autofficina pezzi di ricambio o materiali di consumo chiedendo di utilizzarli nel contesto dei lavori di assistenza o di riparazione, ciò avviene esclusivamente a rischio e pericolo del cliente. Qualsiasi responsabilità e obbligo di garanzia dell’autofficina per eventuali difetti di questi pezzi di ricambio o materiali di consumo e/o responsabilità per danni conseguenti sono esclusi nella misura consentita dalla legge.

Il cliente acconsente al trattamento dei suoi dati personali (dati di contatto, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono) ai fini di indagini sui clienti (compresi sondaggi telefonici ed elettronici sulla soddisfazione della clientela) nonché per scopi di marketing e pubblicità (pubblicità postale, telefonica ed elettronica). Accetta inoltre che i dati personali vengano trasmessi a terzi (ad es. succursali di Mercedes-Benz Automobili SA, Mercedes-Benz Svizzera SA, Daimler Truck Svizzera AG, smart Schweiz GmbH, Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG) per questi scopi. Il cliente potrà revocare in ogni momento questo consenso.

La dichiarazione sulla protezione dei dati completa è disponibile al sito https://www.merbag.ch/it/protezione-dati/

L'invalidità di singole disposizioni delle presenti CGC non comporta l'invalidità delle CGC nel loro insieme. Le disposizioni omesse ed eventuali lacune saranno colmate in modo tale che lo scopo delle CGC sia soddisfatto il più possibile, tenendo conto degli interessi economici delle parti coinvolte.

Le presenti CGC si applicano nella versione valida al momento dell’ordine effettuato dal cliente.

Su richiesta delle parti contraenti, la controversia può essere mediata dal collegio arbitrale AGVS e TCS prima della controversia legale e si può cercare una soluzione extragiudiziale.

Il foro competente per tutte le controversie che sorgono e quindi per tutte le rivendicazioni presenti e future è la sede dell’autofficina, nella misura in cui la legge non preveda un foro obbligatorio. Lo stesso foro competente vale anche se la sede legale / il luogo di residenza del cliente si trova all'estero. L’autofficina può citare in giudizio il cliente anche al suo domicilio / luogo di residenza.

Si applica esclusivamente il diritto sostanziale della Svizzera, ad esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita o di altri accordi internazionali.